Quando si sostituisce una caldaia, oppure quando si effettua l’installazione di un qualsiasi apparecchio a gas, è necessario che il tecnico installatore rilasci la dichiarazione di conformità DM. 37/2008 al proprietario dell’immobile.

La normativa di riferimento in questo ambito è il D.M. 37 del 22 gennaio 2008, che fissa le modalità di rilascio e i requisiti da rispettare. Questa normativa che ricade più in generale nell’ambito di tutti gli impianti elettrici, elettronici, di riscaldamento, e climatizzazione, idrosanitari, a gas, di sollevamento e di protezione antincendio è quella che ha sostituito la vecchia 46/90 utilizzata appunto prima dell’ anno 2008.

Il decreto 37/2008 prevede la stesura della certificazione di corretta posa ogni qualvolta l’impianto sia interessato da un intervento di manutenzione straordinaria o da una ristrutturazione anche parziale. La dichiarazione di conformità  deve essere fatta per ogni tipologia di edificio e per ogni impianto di nuova realizzazione.

Il proprietario di casa o chiunque commissioni un lavoro sugli impianti è tenuto a controllare il possesso dei requisiti come al D.M 37/2008 , richiedendo all’impresa o all’installatore copia della visura camerale dove vengono riportate le abilitazioni possedute .E’ obbligatorio possedere la certificazione in ogni caso sia per quanto riguarda l’impianto gas che per l’impianto elettrico e  anche se ancora ad oggi una gran parte di proprietari di casa non ce l’hanno ,gli stessi devono provvedere nel più breve tempo possibile ad adeguare gli impianti.

Per gli impianti preesistenti al momento dell’entrata in vigore del decreto occorre far stilare ad un professionista una dichiarazione di rispondenza, cioè una relazione tecnica accurata e asseverata. Si riconoscono dalla visura camerale le aziende abilitate al rilascio della dichiarazione di rispondenza, quelle in cui il responsabile tecnico abbia maturato i propri requisiti per un periodo di almeno 5 anni.